Vita Indipendente e Dopo Di Noi

La Vita Indipendente non va confusa con il cosiddetto “dopo di noi”. Innanzi tutto la legge 112/2016 è una norma nazionale, mentre la Vita Indipendente viene trattata a livello regionale, secondariamente questa legge va in direzione diametralmente opposta. Essa (anche se non lo dichiara esplicitamente) si rivolge piuttosto ai disabili non in grado di autodeterminarsi, e quindi viene a cadere un requisito essenziale per usufruire dei progetti di Vita Indipendente. È vero che in questa legge si parla di de – istituzionalizzazione e di progetto individuale, ma attraverso soluzioni abitative appositamente previste (scopo della legge è “attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare“). Inoltre la legge 112/2016 non si limita a introdurre la figura dell’assistente, ma va oltre, dando a questo una capacità di tutela molto forte, grazie alla quale egli può accedere ai fondi e stipulare polizze assicurative a nome del disabile (cosa che un assistente nei progetti di Vita Indipendente non può fare, eccetto ovviamente che nel caso di delega).

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