La Vita Indipendente in Veneto

Con DGR 1338/30 luglio 2013 è stata introdotta l’Impegnativa delle Cure Domiciliari (ICD) che è finalizzata sostituire l’assegno di cura, innovando “le modalità di erogazione dei contributi per le cure domiciliari per le persone non autosufficienti“.

5 sono le tipologie di ICD introdotte:

  • Utenti con basso bisogno assistenziale;
  • Utenti con medio bisogno assistenziale;
  • Utenti con alto bisogno assistenziale;
  • Utenti con grave disabilità psichica;
  • Utenti con grave disabilità fisico – motoria ma in grado di auto – determinarsi.

Per le prime due tipologie il limite dell’ISEE è sui 16.000 euro, e la necessità assistenziale non è continuativa; per questo gli importi sono bassi, 120 euro nel primo caso e 400 euro nel secondo (aumento giustificato dal fatto che siamo in presenza di vari tipi di demenze, che possono essere accompagnati da disturbi comportamentali). La terza si rivolge a chi è in situazione di dipendenza vitale e necessita, quindi, di un’assistenza domiciliare H24, mentre la quarta si rivolge ad utenti con gravi disabilità psichiche e intellettive, e consiste in interventi di promozione dell’autonomia e di aiuto personale. L’ultima tipologia di intervento è rivolta a progetti di Vita Indipendente.

Eccetto che per la prima fascia, il cui bisogno assistenziale viene certificato dai servizi sociali e dal medico di medicina generale, negli altri casi è indispensabile l’intervento del distretto sanitario di base.

Anche il Veneto gestisce le politiche assistenziali attraverso l’istituzione di un fondo regionale per la non autosufficienza (LR 30/18 dicembre 2009).

Per quanto riguarda specificatamente la Vita Indipendente, non vi è una vera e propria legge. Tutti gli interventi legislativi regionali fanno riferimento ad aspetti particolari della legge 104/92. In particolare le linee guida per la redazione di progetti di Vita Indipendente si riferiscono specificatamente all’art. 39, comma 2, lettera L-ter.

Si legge ancora:

Sulla base del numero di ore di assistenza personale assegnate, vengono programmate azioni da parte della persona con disabilità e assunte persone con regolari contratti di lavoro persvolgerle. […] La quantificazione del finanziamento del progetto è frutto di un confronto in contraddittorio fra l’interessato ed i Servizi sociali, nei limiti del trasferimento regionale alle Aziende ULSS.

Il limite di età è 64 anni, e i progetti devono essere presentati dal 1 al 30 settembre di ogni anno.

Ci sono dei  criteri per la valutazione dei progetti:

  • Gravità funzionale (intesa come limitazione delle funzioni motorie del soggetto richiedente);
  • Reddito personale;
  • Consapevolezza del richiedente, con l’indicazione precida di tempistiche e modi di assistenza;
  • Condizioni famigliari;
  • Condizioni abitative e ambientali.

Per l’ultimo parametro c’è da dire che esso è essenziale per l’elaborazione dei progetti, ma i contributi non prevedono altro utilizzo oltre l’assistenza (come potrebbe essere il caso di eventuali contributi per l’housing sociale). Tuttavia, si legge ancora nelle linee guida, il progetto potrà essere complementare ad altri interventi e servizi connessi alla domiciliarità.

In ultimo, come assistenti sono esclusi i parenti del richiedente (fino al 3° grado).

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