Cos’è la “disabilità”? (parte 3)

La Convenzione ONU per i diritti dei disabili fa propria la definizione di disabilità derivante dall’ICF. 

Il testo dell’articolo 1 della convenzione così recita:

  • Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità. [comma 1]
  • Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri. [comma 2]

Il comma 2 parla ancora di minorazioni, ma parla anche di interazione con l’ambiente e barriere di diverso tipo; in pratica, qui, l’ottica è rovesciata, in quanto

  • Qui l’accento è posto non già sulle “minorazioni“ ma sulle “barriere“ che interagendo con le minorazioni impediscono la piena partecipazione ed uguaglianza.

[Salvatore Nocera: L’ONU, le persone con disabilità e lo stato italiano

Da qui scaturisce una visione che Nocera definisce “dinamica e flessibile”: dinamica in quanto vanno progressivamente rimosse le barriere, non solo fisiche, che impediscono la piena attuazione dei principi stabiliti nel primo comma dell’articolo 1, flessibile perché la nuova visione dell’ICF si adatta all’individuo nella sua interezza. 

Centrale, nella nuova visione della Convenzione, è il concetto di “Accomodamento ragionevole” (articolo 2, quarta definizione):

  • “Accomodamento ragionevole” indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali.

Ma forse l’innovazione maggiore della Carta non è neanche questa. In realtà non vengono introdotti nuovi diritti, ma vengono estesi i diritti fondamentali della Carta dei diritti dell’uomo e del cittadino (infatti si parla di “godimento dei diritti umani”), riconoscendo ovviamente la necessità di interventi specifici.

Tuttavia non è questo il luogo per parlare della Convenzione ONU sui diritti dei disabili. Quindi rimando al link relativo.

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