Linea d’intervento 1 – Politiche sulla disabilità

La linea d’intervento 1 (che ha come titolo di riferimento “Revisione del sistema di accesso, riconoscimento e certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio sanitario”) si focalizza sulla necessità di una ridefinizione delle politiche sulla disabilità, basate su una rinnovata visione culturale, quale quella scaturita della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (e già la sostituzione dell’espressione “persona con disabilità” in luogo di “disabile” la dice lunga su questa nuova visione culturale).

Infatti le attuali definizioni normative di “disabilità”, “invalidità civile”, “handicap”, ecc. hanno il limite di focalizzarsi sulle menomazioni e le conseguenti limitazioni funzionali dell’individuo, anziché sulla relazione tra persona e ambiente, e di conseguenza non sono di orientamento a progetti di inclusione sociale.  Non si tratta, qui, di attuare una semplice sostituzione di termini (“in situazione di disabili” anziché “disabile”, e “disabilità” in luogo di “handicap”), ma di ridefinire l’intero sistema di welfare introducendo definizioni e modelli d’intervento in linea con la Convenzione, valorizzando gli aspetti positivi e riconducendo in unità la frammentazione legislativa esistente. Diversi sono i limiti dell’impostazione italiana: visione eccessivamente focalizzata sugli aspetti medico – legali, mancanza di indicazioni metodologiche, eccessiva frammentazione degli interventi legislativi, complessità e inefficienza. Tutto questo impone una revisione dei criteri di accertamento della disabilità, però fondato su un cambio di prospettiva, non esclusivamente medica, ma “funzionale”. 

Innanzi tutto si parte con la riforma della legge 104/1992 , prevedendo l’introduzione del termine “persona con disabilità” e ridefinendo il processo di accertamento delle condizioni di disabilità alla luce dell’articolo 1 della Convenzione ONU. Secondariamente si punta al superamento della nozione di “invalidità civile” (come definita nella legge 118/71): la definizione dello stato di disabilità dovrà scaturire dalla legge 104 riformata secondo i criteri di classificazione ONU. Ne scaturisce una valutazione di tipo nuovo, differenziata per fasce di età e che tiene conto anche dei fattori ambientali e di partecipazione.

Dal punto di vista degli interventi economici si auspica la creazione (definitiva) di un Fondo Nazionale per la non autosufficienza, finalizzato alla realizzazione sia di interventi di sostegno al reddito, sia di interventi medico – riabilitativi – assistenziali veri e propri, sia infine interventi volti a facilitare l’inclusione (intendendo con “inclusione” non solo la socializzazione, o l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche il libero accesso ai servizi necessari al proprio sostentamento, comprese le agevolazioni economiche e i progetti di assistenza personale).

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