La Vita Indipendente nelle Marche

Questa legge è stata approvata di recente (LR 21/28 giugno 2018) e per tale motivo mancano ancora le Linee Guida.

Va innanzi tutto precisato che anche prima della promulgazione della legge la Vita Indipendente era presente, solo che lo era a livello provinciale e comunale, con l’adozione di singoli progetti in via sperimentale, senza alcuna garanzia che l’anno successivo sarebbero stati ripetuti. La legge arriva a sanare questa lacuna.

Si compone di 10 articoli:

  • Art. 1 (Finalità)
  • Art. 2 (Progetti personalizzati di vita indipendente)
  • Art. 3 (Destinatari)
  • Art. 4 (Assistente personale)
  • Art. 5 (Predisposizione e valutazione dei progetti)
  • Art. 6 (Compiti della Regione)
  • Art. 7 (Comitato tecnico regionale per la vita indipendente)
  • Art. 8 (Clausola valutativa)
  • Art. 9 (Disposizioni transitorie)
  • Art. 10 (Disposizione finanziaria)

L’articolo 3 individua i destinatari del progetto, e qui i parametri sono gli stessi di quelli presenti in tutte le leggi di V.I. (maggiore età, residenza nella Regione, presenza della situazione di gravità secondo l’articolo 3 della legge 104/1992. Tuttavia, a differenza di altre norme, non è presente il limite di età massimo per accedere ai progetti, ma è sufficiente che non ci si trovi in presenza di patologie che siano conseguenza del naturale invecchiamento dell’individuo.

L’intero articolo 4 è dedicata alla figura dell’assistente, definito come “colui che svolge attività di assistenza personale quotidiana secondo quanto previsto in un progetto personalizzato di vita indipendente e sulla base di un rapporto di lavoro disciplinato da un apposito contratto concluso con la persona con disabilità” (comma 1) . Ovviamente si prevede che la Regione promuova “percorsi formativi rivolti a coloro che svolgono attività di assistenza personale quotidiana” (comma 2), ma coinvolge anche le Agenzie di Vita Indipendente, definite come associazioni “composte da persone con disabilità che hanno maturato esperienza e conoscenza di vita indipendente” (comma 3). In ultimo il comma 4 garantisce la piena libertà di scelta del proprio assistente.

I successivi articoli (che vanno dal 5 all’8) sono il cuore della legge, in quanto definiscono l’iter di formazione dei progetti.

  1. Predisposizione dei progetti di Vita Indipendente su richiesta della persona con disabilità (la quale, ovviamente, svolge un ruolo attivo in ogni fase di elaborazione, e può avvalersi delle associazioni presenti sul territorio – articolo 5, comma 1).
  2. Ulteriore definizione (nel comma successivo) del progetto ad opera dell’unità multidisciplinare, che ha compiti specifici: verificare l’esistenza dei requisiti necessari, valutazione della condizione di bisogno, individuazione delle azioni di intervento, definizione quantitativa e qualitativa delle risorse umane e finanziarie necessarie. Importante è il comma successivo, dedicato alle persone con disabilità intellettiva, che prevede che le stesse unità multidisciplinari utilizzino “strumenti adatti al sostegno alla persona nel processo decisionale”.
  3. Il progetto viene demandato al “Comitato di valutazione per la vita indipendente”. L’intero articolo 7 viene dedicato alla puntuale definizione di questo, il quale ha diversi compiti: elabora le proposte da presentare alla Giunta regionale; valutare i progetti personalizzati; provvedere al monitoraggio e alla verifica dei risultati; redigere annualmente l’elenco dei progetti ammessi.
  4. Il progetto viene approvato da parte della Giunta regionale, che ha anche il compito di definire il livelli di intensità, l’ammontare massimo del finanziamento e i criteri per l’erogazione del finanziamento.

La Giunta Regionale ha inoltre il compito di monitorare lo stato di attuazione della legge attraverso una relazione, con cadenza biennale, da trasmettere all’Assemblea Legislativa Regionale.

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