Le legge 328/2000: impostazione generale

La “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” dell’8 novembre 2000, n° 328, non ha per oggetto direttamente la Vita Indipendente, ma mira, come detto, al riordino generale dei servizi assistenziali, distribuendo le competenze tra regioni, provincie e comuni, e che viene a colmare una notevole lacuna giuridica, visto che l’ultima legge precedente a questa risale al 1890.

  1. Capo 1 (articoli 1 – 5): principi generali del sistema integrati di interventi e servizi sociali. In questi primi articoli si delinea la funzione del servizio sociale e le sue finalità, introducendo i criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale introdotti dalla riforma Bassanini, riconoscendo il ruolo fondamentale delle ONLUS, imponendo ai vari organismi dello Stato (Regioni, Comuni, ecc.) di agevolarne le funzioni, indicando i soggetti che possono accedere alle prestazioni gratuite, prevedendo infine l’integrazione tra pubblico e privato come canale privilegiato di auto finanziamento.
  2. Capo 2 (articoli 6 – 13): assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Questo descrive la vera razionalizzazione del sistema. Innanzi tutto individua le funzioni di Stato, Regioni, Province e comuni, ripartendoli equamente, trasforma gli Istituti Pubblici di Assistenza e Previdenza in Aziende di Servizi alla Persona, individua le figure professionali preposte, introduce la Carta dei servizi sociali, nella quale “sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti” (Articolo 13).
  3. Capo 3 (articoli 14 – 17): disposizioni per la realizzazione di particolari interventi d’integrazione e sostegno speciali.  Soprattutto l’articolo 14 è quello che consente l’elaborazione di progetti personalizzati simili a quelli della Vita Indipendente.
  4. Capo 4 (articoli 18 – 21): strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Questo è il capo che predispone il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, di durata triennale, che ha diverse funzioni, in quando indica scopi, criteri, modalità e anche le priorità di intervento. Gli stessi criteri sono definiti al livello locale nel Piano di zona (recentemente trasformatosi in Piano Sociale Distrettuale). Infine prevede l’istituzione di un Fondo Nazionale per le politiche sociali e di un Sistema Informativo dei servizi sociali.
  5. Capo 5 (articoli 22 – 26): interventi, servizi ed emolumenti economici del sistema integrato di interventi sociale. Si divide in due sezioni: nella prima (articolo 22) viene definito il livello minimo dei servizi sociali, mentre nella seconda (articoli 23 – 26) si parla di misure di contrasto alla povertà, innanzitutto attraverso l’introduzione (23) del reddito di inserimento, procedendo successivamente (articolo 24) al riordino degli emolumeni per l’invalidità civile (24), all’accertamento delle condizioni economiche del richiedente (25) e, infine, prevedendo l’uso di fondi integrativi per le prestazioni sociali. 
  6. Capo 6 (articoli 27 – 30): disposizioni finali e transitorie. I primi due articoli sono importanti: nel 27 si istituisce (presso la Presidenza del consiglio dei Ministri) la Commissione d’indagine sull’esclusione sociale, mentre nel successivo si parla di misure di contrasto alla povertà estrema. Gli ultimi due articoli riguardano un bando per l’assunzione di personale esperto in politiche sociali ed abrogazione di norme precedenti. 

In pratica la legge mira alla riorganizzazione di tutto il sistema assistenziale, attraverso l’integrazione tra enti pubblici ed enti privati, attraverso il principio di sussidiarietà sia orizzontale che verticale, e attraverso l’introduzione di strumenti come la Carta dei servizi, o i piani di zona. Il nostro scopo, tuttavia, è approfondire un preciso aspetto della legge, ovvero quello che consente l’introduzione di Piani assistenziali personalizzati.

Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *